Sicurezza stradale

Beve birra al volante, ma è in parcheggio: gli ritirano la patente, vince in ricorso

I giudici stabiliscono che la violazione dell'articolo 186 del Codice della Strada richiede una condotta di marcia effettiva o l'imminenza del movimento

Beve birra al volante, ma è in parcheggio: gli ritirano la patente, vince in ricorso

La vicenda ha origine in un’area di servizio dove le forze dell’ordine hanno controllato un automobilista seduto al posto di comando della propria vettura. Il soggetto stava consumando una birra mentre il veicolo risultava fermo, con motore spento, in una zona non soggetta al pubblico transito. L’alcoltest ha rilevato un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, portando i carabinieri a contestare la guida in stato di ebbrezza. Tale accertamento ha generato prima la sospensione e successivamente la revoca del titolo di guida, notificata dopo un secondo controllo su un differente mezzo.

La prova delle telecamere di sorveglianza

L’interessato ha presentato ricorso basandosi su un dettaglio fattuale determinante: l’assenza di movimento. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza hanno confermato che la vettura era rimasta in sosta per almeno venti minuti prima dell’arrivo dei militari. Durante questo lasso di tempo, il conducente non ha compiuto manovre né ha manifestato l’intenzione di immettersi nel flusso del traffico. La difesa ha quindi puntato sulla mancanza del presupposto fondamentale della norma, ovvero l’esercizio della guida.

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale

Con la sentenza numero 10 del 5 gennaio 2026, il TAR della Puglia ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti sanzionatori. I giudici hanno chiarito che la disciplina sull’ebbrezza intende tutelare la sicurezza della circolazione. Tuttavia, perché si configuri l’illecito, deve sussistere una “concreta condotta di guida” o elementi oggettivi che facciano ritenere imminente la ripresa della marcia. Nel caso specifico, la vicinanza del luogo di sosta all’abitazione del ricorrente ha ulteriormente escluso la volontà di spostarsi in condizioni alterate.

Differenza tra sosta inattiva e pericolo concreto

Il collegio giudicante ha definito la condotta esaminata come “inattiva sotto il profilo della circolazione stradale”. La sentenza precisa che il controllo su un veicolo fermo resta legittimo qualora vi siano indizi di una manovra appena conclusa o di una partenza imminente, come il motore acceso o un parcheggio anomalo. In assenza di tali fattori, la semplice presenza all’interno dell’abitacolo con una bevanda alcolica non è sufficiente per applicare le sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada.